1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano l'utilizzo di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4, notifica all'organo di vigilanza territorialmente competente, almeno un mese prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda o dell'unità produttiva e del suo titolare;
b) il risultato della valutazione di cui all'articolo 120, incluse le misure di protezione e prevenzione ivi previste;
c) il tipo di agente biologico.
2. Il datore di lavoro invia un'ulteriore comunicazione preventiva qualora sia utilizzato, per la prima volta, un agente biologico del gruppo 4 non incluso nella comunicazione precedente, nonché nel caso di uso di qualsiasi nuovo agente classificato provvisoriamente nel gruppo 3 dallo stesso datore di lavoro.
3. I laboratori che intendono fornire un servizio diagnostico per gli agenti biologici del gruppo 4 sono tenuti unicamente alla notifica iniziale della loro intenzione.
4. Il datore di lavoro invia un'ulteriore comunicazione ogniqualvolta i processi o le procedure subiscano cambiamenti che possano incidere significativamente sulla situazione di sicurezza e salute dei lavoratori, come comunicate nella notifica precedente.
5. Qualora le attività di cui al presente articolo comportino la presenza di microorganismi geneticamente modificati, la notifica di cui al comma 1 del presente articolo è sostituita dagli adempimenti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206.